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Recinzioni: quando installarle anche senza il permesso di costruire?
A sgomberare il campo dai dubbi ci ha pensato il Tar del Lazio ribadendo quando è possibile installare recinzioni senza avere il permesso di costruire. Il permesso, infatti, è necessario solo quando la recinzione del terreno determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.
Più in particolare, il Tar Lazio Roma ha richiamato una serie di recenti sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, e ha ribadito con la sentenza n. 5276/2013 che "le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà".
Occorre dunque notare che la Dia, in tali casi, resta necessaria mentre il permesso di costruire non lo è.
In caso di apposizione di una rete metallica con paletti di ferro e senza alcun tipo di opera muraria, con caratteristiche di precarietà e senza trasformazione effettiva dello stato dei luoghi, l'intervento rientra "nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell'art. 22 del t.u. dell'edilizia, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ma con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività".
Invece, precisa il Tar Lazio, è necessario il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o inferriata sovrastante il muro al quale poi s'incardinano cancelli.
Quando il contesto prevede aree vincolate, si ritiene di fatto irrilevante l'assenza di nulla osta quando l'opera (ovvero una semplice rete metallica con paletti infissi nel terreno e senza opere murarie) è priva di apprezzabile impatto ambientale (cfr. Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950, T.A.R Campania, Napoli, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821).